di Paolo Bertoli

Per gli imprenditori che vivono una situazione di crisi aziendale, sono diverse le novità contenute nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale1, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 15 agosto 20202.

Vengono introdotte le misure di allerta e di composizione assistita della crisi, destinate a favorirne l’emersione tempestiva e, di conseguenza, a consentire sia una migliore salvaguardia del patrimonio del debitore che una ottimale tutela del credito degli operatori economici interessati. Particolare attenzione viene prestata alla continuità aziendale e alla salvaguardia dei posti di lavoro.

Il nuovo Codice punta dunque l’attenzione proprio verso la precoce e tempestiva segnalazione dei sintomi di crisi aziendale che, come segnalato spesso dagli analisti, è un elemento imprescindibile per ottenere un risanamento efficace e la relativa salvaguardia di tutti gli interessi in gioco.

Troppo spesso, infatti, la causa della perdita dell’impresa e dei relativi posti di lavoro è dovuta a un intervento tardivo. Se l’accesso alle procedure avviene quando l’impresa ormai versa in condizioni di crisi irreversibile diventa praticamente impossibile attuare qualunque operazione di risanamento. Il nuovo Codice nasce, quindi, anche per evitare il reiterarsi di questa tragica tendenza, puntando sulle misure di allerta che il Decreto non considera di natura giudiziale ma confidenziale.

Vediamo più nel dettaglio alcune delle novità previste da questa riforma.
Di particolare rilievo è l’istituzione di un apposito organismo presso ciascuna Camera di Commercio, preposto a ricevere segnalazioni da organi di controllo societari e creditori pubblici qualificati come l’Agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali o gli agenti della riscossione delle imposte. Sarà quindi fondamentale l’organizzazione e la professionalità di questi organismi, ciascuno dei quali dovrà nominare un collegio formato da tre esperti professionisti selezionati dall’albo nazionale dei curatori fallimentari e dei commissari: ad ogni Camera di Commercio è riservata la nomina di uno dei tre, mentre gli altri due vengono incaricati rispettivamente dal Presidente della sezione specializzata in materie d’impresa e dalle associazioni di categoria.

A beneficiare del provvedimento sono imprenditori di ogni genere, mentre restano escluse le grandi aziende, i gruppi di imprese di rilevante dimensione e le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Interessante inoltre notare che per la definizione della crisi si parte da un presupposto oggettivo: «Lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’ insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate».

Gli indicatori della crisi sono quindi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, ovviamente calcolati in base alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale da essa svolta. A tale scopo, ogni triennio il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha l’incarico di elaborare appositi indici economici, approvati dal MISE, per rilevare in modo più agevole i segnali che possono far supporre l’esistenza di uno stato di crisi dell’azienda.

Il nuovo Codice introduce anche misure premiali in favore dell’ imprenditore che abbia tempestivamente proposto l’ istanza di composizione assistita della crisi, o chiesto l’ omologazione di un accordo di ristrutturazione, oppure pro- posto un concordato preventivo o un ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Per agevolare la procedura, viene adottato un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi e di insolvenza, e sono istituite misure protettive temporanee per consentire di portare a termine in modo efficace la trattativa con i creditori.

Il Decreto apporta anche modifiche al Codice Civile al fine di favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi: – in particolare all’ articolo 2086 c.c. con l’ inserimento del comma 2, «L’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

– e all’art. 2477 c.c. ampliando le ipotesi in cui, nelle società a responsabilità limitata, è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori, ovvero quando la società «ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità».

Ci auguriamo, quindi, che il nuovo Codice della Crisi determini un’inversione di tendenza rispetto al passato e favorisca la nascita di una “cultura e prassi” della crisi che guardi al futuro nell’ottica della salvaguardia delle aziende, dei posti di lavoro e anche del patrimonio dell’eventuale debitore.

(1) D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 recante il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza pubblicato nel Supplemento ordinario n. 6 della Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019)
(2) Entrata in vigore del provvedimento al 15/08/2020 salvo gli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrati in vi- gore il 16/03/2019.

Articolo pubblicato sulla rivista ANDAF Magazine di ottobre 2019