Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) indica espressamente il project financing come il “catalizzatore” adatto per la ripresa del nostro Paese, e il Partenariato Pubblico Privato (PPP) quale strumento ideale per sviluppare progetti infrastrutturali.

Operazioni condotte con una partnership pubblico/privato, impiegando poche risorse del PNRR grazie alla significativa componente degli investimenti privati, determinerebbero infatti un effetto moltiplicatore per la ripresa. Gli imprenditori sarebbero incentivati a portare avanti progetti vincenti nella consapevolezza che i risultati positivi sarebbero per entrambi: per l’impresa privata e per lo Stato.

Ad oltre 20 anni dall’introduzione del project financing in Italia, il D.L. n. 77/2021, la prossima Legge di Bilancio, il Next Generation UE e l’ipotesi annunciata di una formula standard per i contratti di PPP, offrono ulteriori occasioni all’alleanza tra le imprese e lo Stato – in tutte le sue componenti – per la realizzazione d’investimenti a favore della collettività e dei cittadini.

Se nel tempo l’attrazione delle risorse finanziarie messe a disposizione dei privati è stata alla base di questo modello, i nuovi provvedimenti ripropongono il vero senso dell’alleanza del PPP, ovvero l’attrazione di competenze per scegliere quei progetti di interesse pubblico che consentano un ritorno degli investimenti.

Sono molte le imprese italiane che hanno trascurato la possibilità di avviare progetti di partnership con lo Stato italiano, con Regioni, Comuni, e in generale enti pubblici e con società controllate dallo Stato. Il PNRR offre quindi a queste aziende una importante possibilità di creare nuove opportunità di business. Facciamo dunque il punto della situazione per valutare la possibilità di sviluppare nuove iniziative che nei prossimi anni determineranno commesse e numeri davvero considerevoli.

Il project financing

Il project financing è «un’operazione di finanziamento di una specifica iniziativa economica realizzata tramite un’ entità costituita ad hoc, o attraverso una impresa esistente, in cui i flussi di cassa derivanti dalla gestione rappresentano la fonte primaria per la copertura del servizio del debito».

Il progetto deve essere in grado di generare flussi di cassa sufficienti a garantire:
– la copertura dei costi di investimento;

– la copertura dei costi di gestione;

– il rimborso dei finanziamenti necessari ;

– un’adeguata remunerazione del capitale investito (capitale di rischio).

In operazioni di questo tipo i soggetti finanziatori fanno affidamento solo sui flussi e sui beni del progetto come unica garanzia. È di minor rilevanza l‘affidabilità economico-patrimoniale dei promotori.

Spesso, per far questo, l‘iniziativa viene isolata dal patrimonio dei promotori attraverso una Special Purpose Vehicle (SPV) in cui sono riuniti i beni patrimoniali destinati alla realizzazione del progetto e in cui viene trasferita la pluralità di rischi associati all’iniziativa.

Il codice degli appalti e delle concessioni

Il codice degli appalti (D.L. 18 aprile 2016, n. 50) è stato recentemente aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. Questo codice dedica un capitolo (art. 180) al PPP.

Il contratto di partenariato può avere ad oggetto la realizzazione di un’opera o la fornitura di un servizio, compresa la progettazione di fattibilità tecnica ed economica e la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi. In questo tipo di contratto i ricavi di gestione dell’operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall’ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore.

Ad esempio, pensiamo a un Comune che intenda efficientare gli immobili di proprietà. Attraverso un bando di gara potrebbe individuare un operatore economico che si occupi di effettuare tutti gli interventi necessari, introducendo nuovi impianti e tecnologie, ricevendo come controprestazione un contratto di manutenzione per un certo numero di anni. L’operazione consentirà al Comune di avere un risparmio sui costi di gestione grazie alle nuove tecnologie e agli impianti introdotti, mentre attraverso un finanziamento ad hoc l’operatore potrà sviluppare l’intervento e avere un utile per le opere e i servizi offerti lungo tutta la durata del contratto.

Nel caso di contratti di rendimento energetico, o di prestazione energetica, i ricavi di gestione dell’operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi.

Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica. Ai fini del raggiungimento di un equilibrio economico dell’operazione, in sede di gara l’ amministrazione aggiudicatrice può stabilire un contributo pubblico – quale ad esempio un diritto di godimento – la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione.

La tipologia dei contratti di questo tipo abbraccia una vasta gamma di possibili opere. Solo a titolo di esempio:
– il recupero edilizio di beni di proprietà dello Stato, di enti o società pubbliche per destinarli ad opere di pubblica utilità;

–  la realizzazione di impianti sportivi o destinati a eventi culturali;

–  la sostituzione dei dispositivi di illuminazione di una città per conseguire risparmi energetici;

– la messa a disposizione di nuove tecnologie e di presidi per un ospedale;

– la costruzione di un cimitero;

– l’ampliamento di un porto per soddisfare esigenze connesse ai servizi;

– la realizzazione della banda larga in un’area malservita dalle reti esistenti;

– la concessione di terreni per un progetto di pubblica utilità;

– il recupero di un borgo storico.
Si potrebbero portare altre centinaia di esempi.

La favorevole posizione del proponente

Aspetto di particolare importanza è il ruolo attivo di un operatore economico. Infatti, oltre a partecipare a un bando di gara lanciato – ad esempio – da un Comune per migliorare la tecnologia del processo di smaltimento dei rifiuti, una impresa privata può anche formulare una proposta di progetto. In questo caso, quando l’ente interessato – cogliendo le opportunità del progetto presentato – proporrà un bando di gara per la realizzazione delle opere, per questo suo ruolo propositivo otterrà il riconoscimento di un diritto di prelazione. Potrà, cioè, acquisire la commessa adeguando la propria offerta alla migliore pervenuta.

Cogliere le opportunità

Se, quindi, da un lato la pandemia di Covid-19 ha colpito duramente le economie di tutte le nazioni, il PNRR offre all’Italia un possibile futuro di crescita. Ricordiamo come già in passato, nel ventennio 1950/1970, il nostro Paese abbia registrato tassi di crescita del Pil e della produttività tra i più alti d’Europa.

Con il Next Generation EU, l’Unione Europea ha messo a disposizione, per le nazioni che sapranno cogliere le necessarie opportunità, un programma di portata e ambizione inedite che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, conseguire una maggiore equità di genere territoriale e generazionale, e avviare riforme. L’Italia, prima beneficiaria in valore assoluto del programma Next Generation EU, con il PNRR potrà cogliere un’opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme. Strumenti quali il project financing e i contratti di PPP costituiscono quindi una nuova occasione per le imprese italiane.

Ricordando una famosa frase ricorrente nei libri di storia che narrano della prima guerra mondiale, che in qualche modo si adatta anche alla guerra economica che stiamo vivendo post pandemia, le imprese italiane devono «buttare il cuore oltre l’ostacolo» e cogliere tutte le opportunità che si presentano. Il project financing-PPP è certamente una di queste.

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Articolo pubblicato sulla rivista ANDAF Magazine di gennaio 2022. Di Paolo Bertoli Direttore Responsabile di ANDAF Magazine