Di Paolo Bertoli
(dal Web e dagli organi di stampa)
Una sentenza del Tribunale di Cremona consente l’uso del trust in funzione liquidatoria nella crisi d’impresa. Questo istituto può essere utilizzato da una società a responsabilità limitata in stato di dissesto, al momento della messa in liquidazione e nonostante in seguito venga dichiarata fallita, devolvendo a favore dei creditori beneficiari tutto il patrimonio sociale oltre ai beni dei soci. In questo senso il trust può costituire un’alternativa alle procedure concorsuali e si rivela un efficace strumento privatistico, che può sostituire altri istituti come la cessio bonorum.
Secondo quanto stabilito dall’art. 13 della Convenzione dell’Aja, il trust liquidatorio costituito da una società in stato di crisi non può essere nullo, poiché non contrasta con le norme relative alla liquidazione concorsuale previste dall’ordinamento interno. Tali regole hanno lo scopo di favorire la privatizzazione delle procedure concorsuali.
Nel caso di un’impresa in crisi, la libertà lasciata alle parti di decidere in via stragiudiziale e negoziale i rapporti con i creditori non è compressa dalle regole pubblicistiche relative alle procedure concorsuali (in particolare quelle sulla par condicio creditorum). Non c’è presunzione che in tale fase le procedure negoziate dalle parti abbiano scopo fraudolento, in quanto le stesse non portano necessariamente e inevitabilmente alla dichiarazione di fallimento.
Va esclusa anche la tesi della simulazione del trust. L’indagine per ricercare eventuali vizi va effettuata sulla causa in concreto del trust, cioè sul programma che si è prefissato il disponente nel momento in cui ha deciso di dar vita al trust. Elemento significativo è il fatto che il conferimento nel trust dei beni personali dei soci favorisce il procedimento liquidatorio, accrescendo il patrimonio a garanzia del soddisfacimento dei creditori. Con la procedura di liquidazione ordinaria, al contrario, i beni personali dei soci non avrebbero potuto essere aggrediti, in quanto la società a responsabilità limitata risponde dei debiti unicamente con il suo patrimonio, in forza dell’autonomia patrimoniale perfetta di cui gode.
Articolo pubblicato sulla rivista ANDAF di Gennaio 2014